ㅤStatuto

STATUTO

Tito­lo I — Costi­tu­zio­ne e sco­pi


Art.1 — Deno­mi­na­zio­ne — sede – dura­ta

  1. Ai sen­si del Decre­to legi­sla­ti­vo 117 del 2017, (da qui in avan­ti indi­ca­to come “Codi­ce del Ter­zo Set­to­re”), e del­le nor­me del Codi­ce civi­le in tema di asso­cia­zio­ni, è costi­tui­ta
    l’Associazione non rico­no­sciu­ta deno­mi­na­ta AIMA Cre­mo­na OdV, di segui­to indi­ca­ta anche come “Asso­cia­zio­ne”.
  2. L’Associazione ha sede lega­le nel Comu­ne di Cre­mo­na. L’eventuale varia­zio­ne del­la sede lega­le nell’ambito del mede­si­mo Comu­ne non com­por­ta modi­fi­ca sta­tu­ta­ria, sal­vo appo­si­ta deli­be­ra del Con­si­glio Diret­ti­vo e suc­ces­si­va comu­ni­ca­zio­ne agli uffi­ci com­pe­ten­ti.
  3. L’Associazione si costi­tui­sce adot­tan­do il pre­sen­te Sta­tu­to e al fine di otte­ne­re l’iscrizione, qua­le socia AIMA Ter­ri­to­ria­le, nel libro soci di AIMA. L’Associazione uti­liz­za nel­la pro­pria deno­mi­na­zio­ne o in altro modo il nome e ogni logo AIMA, di cui l’Associazione Ita­lia­na Malat­tia di Alz­hei­mer (di segui­to AIMA) è esclu­si­va tito­la­re, nei limi­ti del­la rela­ti­va licen­za d’uso tem­po­ra­nea e con­di­zio­na­ta, tra l’altro, al con­se­gui­men­to ed al man­te­ni­men­to del­la qua­li­tà di Socia AIMA, con il con­se­guen­te impe­gno a rispet­tar­ne sta­tu­to e rego­la­men­to. L’Associazione, dun­que, uti­liz­za il nome AIMA e ogni rela­ti­vo logo fin­tan­to­ché tale licen­za riman­ga in vigo­re; in caso con­tra­rio, ne ces­sa l’utilizzo entro 90 (novan­ta) gior­ni modi­fi­can­do la pro­pria deno­mi­na­zio­ne.
  4. L’As­so­cia­zio­ne ope­ra sul ter­ri­to­rio del­la pro­vin­cia di appar­te­nen­za o in ter­ri­to­ri limi­tro­fi in cui non ope­ri un’al­tra Asso­cia­zio­ne AIMA Ter­ri­to­ria­le. L’Associazione cura la pro­pria even­tua­le arti­co­la­zio­ne sul pro­prio ter­ri­to­rio o in ter­ri­to­ri limi­tro­fi in cui non ope­ri un’altra asso­cia­zio­ne Socia AIMA Ter­ri­to­ria­le attra­ver­so i Grup­pi Ope­ra­ti­vi e ne assi­cu­ra la uni­for­mi­tà e con­gruen­za di azio­ne.
  5. L’Associazione ha dura­ta illi­mi­ta­ta.

    Art.2 — Sco­pi

  6. L’Associazione è apar­ti­ti­ca e acon­fes­sio­na­le, e fon­da la pro­pria atti­vi­tà isti­tu­zio­na­le ed asso­cia­ti­va sui prin­ci­pi costi­tu­zio­na­li del­la demo­cra­zia e del­la par­te­ci­pa­zio­ne socia­le e sull’attività di volon­ta­ria­to.
  7. L’Associazione non ha sco­po di lucro e per­se­gue fina­li­tà civi­che, soli­da­ri­sti­che e di uti­li­tà socia­le attra­ver­so lo svol­gi­men­to con­ti­nua­to di atti­vi­tà di inte­res­se gene­ra­le ai sen­si dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e suc­ces­si­ve modi­fi­ca­zio­ni ed inte­gra­zio­ni, avva­len­do­si in modo pre­va­len­te del­le pre­sta­zio­ni dei volon­ta­ri fina­liz­za­te a: inter­ven­ti e ser­vi­zi socia­li ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 1, com­mi 1 e 2, del­la leg­ge 8 novem­bre 2000, n. 328, e suc­ces­si­ve modi­fi­ca­zio­ni, e inter­ven­ti, ser­vi­zi e pre­sta­zio­ni di cui alla leg­ge 5 feb­bra­io 1992, n. 104, e alla leg­ge 22 giu­gno 2016, n. 112, e suc­ces­si­ve modi­fi­ca­zio­ni;
  8. L’Associazione per­se­gue le seguen­ti fina­li­tà:
    a) Tute­la dei dirit­ti del­le per­so­ne con Demen­za;
    b) Soste­gno dei fami­lia­ri care­gi­ver e del loro lavo­ro di cura;
    c) Pro­mo­zio­ne di un approc­cio alla demen­za com­pe­ten­te, rispet­to­so e soli­da­le, in ambi­to cli­ni­co, socia­le e ammi­ni­stra­ti­vo, attra­ver­so for­ma­zio­ne, sen­si­bi­liz­za­zio­ne e ade­gua­ti inter­ven­ti nor­ma­ti­vi;
    d) Pro­mo­zio­ne del­la ricer­ca, anche vol­ta a miglio­ra­re la cli­ni­ca e la rete ter­ri­to­ria­le di assi­sten­za;

    Art.3 — Atti­vi­tà

  9. In par­ti­co­la­re, per la rea­liz­za­zio­ne del­le sue fina­li­tà e nel­l’in­ten­to di agi­re in favo­re di tut­ta la col­let­ti­vi­tà, l’Associazione, nel pro­prio ambi­to ter­ri­to­ria­le di atti­vi­tà, si pro­po­ne di:
    1) rea­liz­za­re inter­ven­ti fina­liz­za­ti alla tute­la e al soste­gno del­le per­so­ne con Demen­za e dei loro fami­lia­ri, pro­po­nen­do­si come pun­to di rife­ri­men­to e di aggre­ga­zio­ne;
    2) sup­por­ta­re le per­so­ne con Demen­za ed i loro fami­lia­ri nei rap­por­ti con pre­si­di sani­ta­ri ed enti pub­bli­ci;
    3) pro­muo­ve­re, pres­so le Isti­tu­zio­ni Pub­bli­che, il dirit­to alla salu­te e la tute­la giu­ri­di­ca del­la per­so­na con Demen­za e la qua­li­tà del­la vita del nucleo fami­lia­re;
    4) affian­ca­re le Isti­tu­zio­ni Pub­bli­che nei per­cor­si di poten­zia­men­to e inno­va­zio­ne del­la rete inte­gra­ta dei ser­vi­zi per la Demen­za e la non auto­suf­fi­cien­za;
    5) pro­muo­ve­re, anche attra­ver­so una par­te­ci­pa­zio­ne atti­va, la pre­di­spo­si­zio­ne di for­me spe­ci­fi­che di assi­sten­za e soste­gno per le per­so­ne con Demen­za ed i loro fami­lia­ri;
    6) pro­muo­ve­re la pra­ti­ca di tera­pie non far­ma­co­lo­gi­che, fina­liz­za­te al con­te­ni­men­to dei sin­to­mi, al man­te­ni­men­to del­le fun­zio­ni e alla qua­li­tà del­la vita;
    7) con­tri­bui­re alla formazione/aggiornamento del per­so­na­le sani­ta­rio, del per­so­na­le addet­to all’as­si­sten­za e ai ser­vi­zi socia­li, anche attra­ver­so
    l’organizzazione di con­ve­gni e cor­si di stu­dio;
    8) pro­muo­ve­re il valo­re del­la testi­mo­nian­za del­le per­so­ne con Demen­za e dei loro fami­lia­ri per una let­tu­ra dei biso­gni deter­mi­na­ti dal­la Demen­za;
    9) soste­ne­re la ricer­ca epi­de­mio­lo­gi­ca, cli­ni­ca, tec­no­lo­gi­ca e psi­co­so­cia­le, e col­la­bo­ra­re ai pro­get­ti di ricer­ca pro­po­sti da AIMA Nazio­na­le, anche in coor­di­na­men­to con altre orga­niz­za­zio­ni ita­lia­ne e stra­nie­re che per­se­guo­no ana­lo­ghe fina­li­tà;
    10) rea­liz­za­re ini­zia­ti­ve di sen­si­bi­liz­za­zio­ne del­la comu­ni­tà in meri­to alle pro­ble­ma­ti­che socia­li del­la Demen­za;
    11) pro­muo­ve­re e crea­re per­cor­si di pre­ven­zio­ne e con­tra­sto per lo svi­lup­po del­la Demen­za, attra­ver­so atti­vi­tà di sen­si­bi­liz­za­zio­ne e infor­ma­zio­ne;
    12) svol­ge­re ogni altra atti­vi­tà con­nes­sa o affi­ne a quel­le soprae­len­ca­te e com­pie­re, sem­pre nel rispet­to del­la nor­ma­ti­va di rife­ri­men­to, ogni atto od ope­ra­zio­ne con­trat­tua­le neces­sa­ria o uti­le alla rea­liz­za­zio­ne diret­ta o indi­ret­ta degli sco­pi isti­tu­zio­na­li.
  10. Le atti­vi­tà di cui al com­ma pre­ce­den­te, o quel­le ad esse diret­ta­men­te con­nes­se, sono rivol­te in pre­va­len­za ver­so i ter­zi e sono svol­te in modo con­ti­nua­ti­vo e pre­va­len­te­men­te tra­mi­te le pre­sta­zio­ni per­so­na­li, volon­ta­rie e gra­tui­te dei pro­pri ade­ren­ti. In caso di neces­si­tà è pos­si­bi­le assu­me­re lavo­ra­to­ri dipen­den­ti o avva­ler­si di pre­sta­zio­ni di lavo­ro auto­no­mo, nei limi­ti pre­vi­sti dal Codi­ce del Ter­zo Set­to­re.
  11. L’Associazione potrà col­la­bo­ra­re con asso­cia­zio­ni o altre real­tà non lucra­ti­ve per la valo­riz­za­zio­ne siner­gi­ca del­le comu­ni espe­rien­ze uma­ne e scien­ti­fi­che.
  12. L’Associazione potrà, altre­sì, por­re in esse­re rac­col­te pub­bli­che di fon­di, al fine di finan­zia­re le pro­prie atti­vi­tà di inte­res­se gene­ra­le, nel­le for­me, nel­le con­di­zio­ni e nei limi­ti di cui all’art.7 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re e dei suc­ces­si­vi decre­ti attua­ti­vi del­lo stes­so.

    Tito­lo II — Nor­me sul rap­por­to asso­cia­ti­vo

    Art.4 — Nor­me sull’ordinamento inter­no

  13. L’ordinamento inter­no dell’Associazione è ispi­ra­to a cri­te­ri di demo­cra­ti­ci­tà, pari oppor­tu­ni­tà ed ugua­glian­za dei dirit­ti di tut­ti gli asso­cia­ti, le cari­che asso­cia­ti­ve sono elet­ti­ve e tut­ti gli asso­cia­ti pos­so­no esser­vi nomi­na­ti.
  14. Non è pre­vi­sta alcu­na dif­fe­ren­za di trat­ta­men­to tra gli asso­cia­ti riguar­do ai dirit­ti e ai dove­ri nei con­fron­ti dell’Associazione.

    Art.5 — Asso­cia­ti

  15. Pos­so­no esse­re ammes­si a far par­te dell’Associazione le per­so­ne fisi­che e le Orga­niz­za­zio­ni di volon­ta­ria­to le qua­li, ade­ren­do alle fina­li­tà isti­tu­zio­na­li del­la stes­sa, inten­da­no col­la­bo­ra­re al loro rag­giun­gi­men­to.
  16. Pos­so­no esse­re ammes­si come asso­cia­ti anche altri enti del Ter­zo set­to­re o altri enti sen­za sco­po di lucro, a con­di­zio­ne che il loro nume­ro non sia supe­rio­re al 50% (cin­quan­ta per cen­to) del nume­ro del­le Orga­niz­za­zio­ni di volon­ta­ria­to.
  17. Gli enti giu­ri­di­ci sono rap­pre­sen­ta­ti dal rispet­ti­vo Pre­si­den­te ovve­ro da altro sog­get­to dele­ga­to dal Con­si­glio Diret­ti­vo.
  18. L’adesione all’Associazione è a tem­po inde­ter­mi­na­to e non può esse­re dispo­sta per un perio­do tem­po­ra­neo, fer­mo restan­do in ogni caso il dirit­to al reces­so.

    Art.6 — Pro­ce­du­ra di ammis­sio­ne

  19. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiun­que ne abbia inte­res­se pre­sen­ta doman­da per iscrit­to al Con­si­glio Diret­ti­vo, che è l’organo depu­ta­to a deci­de­re sull’ammissione. In tale doman­da deve esse­re anche pre­ci­sa­to che il richie­den­te si impe­gna ad accet­ta­re le nor­me del­lo Sta­tu­to socia­le e dei rego­la­men­ti inter­ni, ad osser­va­re le dispo­si­zio­ni che saran­no ema­na­te dal Con­si­glio Diret­ti­vo e dall’Assemblea ed a par­te­ci­pa­re alla vita asso­cia­ti­va.
  20. Il Con­si­glio Diret­ti­vo deli­be­ra l’ammissione o il riget­to entro 90 (gior­ni) gior­ni dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­la doman­da. Il Con­si­glio Diret­ti­vo deve deci­de­re secon­do cri­te­ri non discri­mi­na­to­ri, coe­ren­ti con le fina­li­tà per­se­gui­te e con le atti­vi­tà di inte­res­se gene­ra­le svol­te.
  21. L’accoglimento del­la doman­da è comu­ni­ca­to al nuo­vo asso­cia­to entro 30 (tren­ta) gior­ni dal­la data del­la deli­be­ra­zio­ne ed egli deve esse­re iscrit­to nel libro degli asso­cia­ti.
  22. L’eventuale prov­ve­di­men­to di riget­to deve esse­re moti­va­to e comu­ni­ca­to per iscrit­to all’interessato entro e non oltre 30 (tren­ta) gior­ni dal­la data del­la deli­be­ra­zio­ne. Con­tro di esso l’interessato può pro­por­re appel­lo all’Assemblea ordi­na­ria entro e non oltre 30 (tren­ta) gior­ni dal rice­vi­men­to del­la comu­ni­ca­zio­ne, median­te appo­si­ta istan­za che deve esse­re inol­tra­ta al Con­si­glio Diret­ti­vo a mez­zo rac­co­man­da­ta o PEC o altro mez­zo ido­neo ad atte­star­ne il rice­vi­men­to; l’Assemblea ordi­na­ria dovrà svol­ger­si entro 30 (tren­ta) gior­ni dal­la data di rice­vi­men­to dell’istanza. All’appellante deve esse­re garan­ti­to in Assem­blea il dirit­to al con­trad­dit­to­rio.

    Art.7 — Dirit­ti e dove­ri degli asso­cia­ti

  23. Gli asso­cia­ti han­no il dirit­to di:
    a) par­te­ci­pa­re in Assem­blea con dirit­to di voto, com­pre­so il dirit­to di elet­to­ra­to atti­vo e pas­si­vo;
    b) esse­re infor­ma­ti di tut­te le atti­vi­tà ed ini­zia­ti­ve dell’Associazione, e di par­te­ci­par­vi;
    c) esa­mi­na­re i libri socia­li. Al fine di eser­ci­ta­re tale dirit­to, l’associato deve pre­sen­ta­re espres­sa doman­da di pre­sa di visio­ne al Con­si­glio Diret­ti­vo, il qua­le prov­ve­de entro il ter­mi­ne mas­si­mo dei 15 (quin­di­ci) gior­ni suc­ces­si­vi. La pre­sa di visio­ne è eser­ci­ta­ta pres­so la sede dell’Associazione alla pre­sen­za di per­so­na indi­ca­ta dal Con­si­glio Diret­ti­vo.
  24. L’esercizio dei dirit­ti socia­li spet­ta agli asso­cia­ti fin dal momen­to del­la loro iscri­zio­ne nel libro degli asso­cia­ti, sem­pre che essi sia­no in rego­la con l’eventuale ver­sa­men­to del­la quo­ta asso­cia­ti­va, fat­ta ecce­zio­ne per il dirit­to di voto in Assem­blea che è disci­pli­na­to dall’art.16, c.2, del pre­sen­te Sta­tu­to.
  25. Gli asso­cia­ti han­no il dove­re di:
    a) adot­ta­re com­por­ta­men­ti con­for­mi allo spi­ri­to e alle fina­li­tà
    dell’Associazione, tute­lan­do­ne il nome, non­ché nei rap­por­ti tra i soci e tra que­sti ulti­mi e gli orga­ni socia­li;
    b) rispet­ta­re lo Sta­tu­to, gli even­tua­li rego­la­men­ti inter­ni e le deli­be­ra­zio­ni adot­ta­te dagli orga­ni socia­li;
    c) ver­sa­re l’eventuale quo­ta asso­cia­ti­va nel­la misu­ra e nei ter­mi­ni fis­sa­ti annual­men­te dal Con­si­glio Diret­ti­vo.
  26. Le quo­te e i con­tri­bu­ti asso­cia­ti­vi non sono tra­sfe­ri­bi­li, ad ecce­zio­ne dei tra­sfe­ri­men­ti a cau­sa di mor­te, e non sono riva­lu­ta­bi­li.

    Art.8 — Cau­se di ces­sa­zio­ne del rap­por­to asso­cia­ti­vo

  27. La qua­li­tà di asso­cia­to si per­de per:
    a) reces­so volon­ta­rio. Ogni asso­cia­to può eser­ci­ta­re in ogni momen­to il dirit­to di reces­so, median­te comu­ni­ca­zio­ne scrit­ta al Con­si­glio Diret­ti­vo. Il reces­so ha effet­to imme­dia­to;
    b) man­ca­to paga­men­to del­la quo­ta asso­cia­ti­va, se pre­vi­sta, entro 180 (cen­tot­tan­ta) gior­ni dall’inizio dell’esercizio socia­le. Il Con­si­glio Diret­ti­vo comu­ni­ca tale obbli­go a tut­ti gli asso­cia­ti entro un ter­mi­ne con­gruo per poter prov­ve­de­re al ver­sa­men­to. L’associato deca­du­to può pre­sen­ta­re una nuo­va doman­da di ammis­sio­ne ai sen­si dell’art.7 del pre­sen­te Sta­tu­to.
  28. L’associato può inve­ce esse­re esclu­so dall’Associazione per:
    a) com­por­ta­men­to con­tra­stan­te con gli sco­pi dell’Associazione;
    b) per­si­sten­ti vio­la­zio­ni degli obbli­ghi sta­tu­ta­ri, rego­la­men­ta­ri o del­le deli­be­ra­zio­ni degli orga­ni socia­li;
    c) aver arre­ca­to all’Associazione dan­ni mate­ria­li o mora­li di una cer­ta gra­vi­tà.
  29. Il prov­ve­di­men­to di esclu­sio­ne, pro­nun­cia­to dal Con­si­glio Diret­ti­vo, deve esse­re moti­va­to e comu­ni­ca­to per iscrit­to all’interessato entro e non oltre 30 (tren­ta) gior­ni dal­la data del­la deli­be­ra­zio­ne. Con­tro di esso l’associato esclu­so può pro­por­re appel­lo all’Assemblea ordi­na­ria, entro e non oltre 30 (tren­ta) gior­ni dal rice­vi­men­to del­la comu­ni­ca­zio­ne, median­te appo­si­ta istan­za che deve esse­re inol­tra­ta al Con­si­glio Diret­ti­vo a mez­zo rac­co­man­da­ta o PEC o altro mez­zo ido­neo ad atte­star­ne il rice­vi­men­to; l’Assemblea ordi­na­ria dovrà svol­ger­si entro 30 (tren­ta) gior­ni dal­la data di rice­vi­men­to dell’istanza. All’appellante deve esse­re garan­ti­to in Assem­blea il dirit­to al con­trad­dit­to­rio. Fino alla data di con­vo­ca­zio­ne dell’Assemblea ordi­na­ria, ai fini del ricor­so, l’associato inte­res­sa­to dal prov­ve­di­men­to di esclu­sio­ne si inten­de sospe­so: egli può comun­que par­te­ci­pa­re alle riu­nio­ni assem­blea­ri ma non ha dirit­to di voto. 4. L’associato rece­du­to o esclu­so non ha dirit­to alla resti­tu­zio­ne del­le quo­te asso­cia­ti­ve ver­sa­te né ha alcun dirit­to sul patri­mo­nio dell’Associazione.

    Tito­lo III — Nor­me sul volon­ta­ria­to

    Art.9 — Dei volon­ta­ri e dell’attività di volon­ta­ria­to

  30. I volon­ta­ri sono per­so­ne fisi­che che con­di­vi­do­no le fina­li­tà
    dell’Associazione e che, per libe­ra scel­ta, pre­sta­no la pro­pria atti­vi­tà tra­mi­te essa in modo per­so­na­le, spon­ta­neo e gra­tui­to, sen­za fini di lucro, nean­che indi­ret­ti ed esclu­si­va­men­te per fini di soli­da­rie­tà.
  31. L’Associazione deve iscri­ve­re in un appo­si­to regi­stro i volon­ta­ri, asso­cia­ti o non asso­cia­ti, che svol­go­no la loro atti­vi­tà in modo non occa­sio­na­le.
  32. L’Associazione deve inol­tre assi­cu­ra­re i pro­pri volon­ta­ri con­tro gli infor­tu­ni e le malat­tie con­nes­si allo svol­gi­men­to dell’attività di volon­ta­ria­to, non­ché per la respon­sa­bi­li­tà civi­le ver­so ter­zi.
  33. L’attività del volon­ta­rio non può esse­re retri­bui­ta in alcun modo nem­me­no dal bene­fi­cia­rio. Al volon­ta­rio pos­so­no esse­re rim­bor­sa­te le spe­se effet­ti­va­men­te soste­nu­te e ana­li­ti­ca­men­te docu­men­ta­te per l’attività pre­sta­ta, pre­via auto­riz­za­zio­ne ed entro i limi­ti sta­bi­li­ti dal Con­si­glio Diret­ti­vo.

    Art.10 — Dei volon­ta­ri e del­le per­so­ne retri­bui­te

  34. La qua­li­tà di volon­ta­rio è incom­pa­ti­bi­le con qual­sia­si for­ma di rap­por­to di lavo­ro subor­di­na­to o auto­no­mo e con ogni altro rap­por­to di lavo­ro retri­bui­to con l’ente di cui il volon­ta­rio è asso­cia­to o tra­mi­te il qua­le svol­ge la pro­pria atti­vi­tà volon­ta­ria.
  35. L’Associazione svol­ge la pro­pria atti­vi­tà di inte­res­se gene­ra­le avva­len­do­si in modo pre­va­len­te dell’attività di volon­ta­ria­to dei pro­pri asso­cia­ti o del­le per­so­ne ade­ren­ti agli enti asso­cia­ti.
  36. L’Associazione può assu­me­re lavo­ra­to­ri dipen­den­ti o avva­ler­si di pre­sta­zio­ni di lavo­ro auto­no­mo o di altra natu­ra, esclu­si­va­men­te nei limi­ti neces­sa­ri al suo rego­la­re fun­zio­na­men­to, oppu­re nei limi­ti occor­ren­ti a qua­li­fi­ca­re o spe­cia­liz­za­re l’attività svol­ta. In ogni caso, il nume­ro dei lavo­ra­to­ri impie­ga­ti nell’attività non può esse­re supe­rio­re al 50% (cin­quan­ta per cen­to) del nume­ro dei volon­ta­ri.

    Tito­lo IV — Orga­ni socia­li

    Art.11 — Orga­ni dell’Associazione

  37. Sono orga­ni dell’Associazione:
    a) l’Assemblea dei soci;
    b) l’organo di ammi­ni­stra­zio­ne (o Con­si­glio Diret­ti­vo);
    c) l’organo di con­trol­lo, obbli­ga­to­ria­men­te nomi­na­to al veri­fi­car­si del­le con­di­zio­ni di cui all’art.30 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re
    d) l’organo di revi­sio­ne, obbli­ga­to­ria­men­te nomi­na­to al veri­fi­car­si del­le con­di­zio­ni di cui all’art.31 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re.
  38. Ai com­po­nen­ti degli orga­ni socia­li, ad ecce­zio­ne dei mem­bri dell’organo di con­trol­lo che sia­no in pos­ses­so dei requi­si­ti di cui all’art.2397, c.2, del Codi­ce civi­le, non può esse­re attri­bui­to alcun com­pen­so, sal­vo il rim­bor­so del­le spe­se effet­ti­va­men­te soste­nu­te e docu­men­ta­te per l’attività pre­sta­ta ai fini del­lo svol­gi­men­to del­la fun­zio­ne.
  39. L’elezione degli orga­ni dell’Associazione non può in alcun modo esse­re vin­co­la­ta o limi­ta­ta, ed è infor­ma­ta a cri­te­ri di mas­si­ma liber­tà di par­te­ci­pa­zio­ne all’elettorato atti­vo e pas­si­vo.

    Art.12 — L’Assemblea degli asso­cia­ti: com­po­si­zio­ne, moda­li­tà di con­vo­ca­zio­ne e fun­zio­na­men­to

  40. L’Assemblea è l’organo sovra­no dell’Associazione ed è com­po­sta da tut­ti gli asso­cia­ti in rego­la con il ver­sa­men­to del­la even­tua­le quo­ta asso­cia­ti­va annua­le.
  41. Cia­scun asso­cia­to può inter­ve­ni­re per­so­nal­men­te in Assem­blea o può far­si rap­pre­sen­ta­re da un altro asso­cia­to median­te dele­ga, la qua­le deve esse­re scrit­ta e fir­ma­ta e deve con­te­ne­re l’indicazione del dele­gan­te e del dele­ga­to. È ammes­sa una sola dele­ga per asso­cia­to.
  42. L’Assemblea è con­vo­ca­ta dal Pre­si­den­te dell’Associazione, a segui­to di deli­be­ra del Con­si­glio Diret­ti­vo, alme­no una vol­ta l’anno per l’approvazione del bilan­cio di eser­ci­zio. L’Assemblea può esse­re inol­tre con­vo­ca­ta:
    a) su richie­sta moti­va­ta del­la mag­gio­ran­za dei mem­bri del Con­si­glio Diret­ti­vo;
    b) su richie­sta moti­va­ta ed indi­riz­za­ta al Con­si­glio Diret­ti­vo da alme­no 1/5 (un quin­to) degli asso­cia­ti.
    Nei casi di cui alle let­te­re a) e b) il Pre­si­den­te deve prov­ve­de­re alla con­vo­ca­zio­ne dell’Assemblea, la qua­le deve svol­ger­si entro 60 (ses­san­ta) gior­ni dal­la data del­la richie­sta.
    Qua­lo­ra il Pre­si­den­te non prov­ve­da alla con­vo­ca­zio­ne nei ter­mi­ni indi­ca­ti, l’organo di con­trol­lo, se nomi­na­to, deve pro­ce­de­re in sua vece e sen­za ritar­do alla con­vo­ca­zio­ne dell’Assemblea.
  43. La con­vo­ca­zio­ne deve per­ve­ni­re per iscrit­to agli asso­cia­ti tra­mi­te let­te­ra o email alme­no 8 (otto) gior­ni pri­ma del­la data del­la riu­nio­ne. L’avviso deve indi­ca­re il luo­go, il gior­no e l’ora sia di pri­ma che di secon­da con­vo­ca­zio­ne, oltre che gli argo­men­ti all’ordine del gior­no. L’adunanza di secon­da con­vo­ca­zio­ne deve esse­re fis­sa­ta alme­no 24 (ven­ti­quat­tro) ore dopo la pri­ma con­vo­ca­zio­ne.
  44. L’Assemblea è pre­sie­du­ta dal Pre­si­den­te dell’Associazione o, in sua assen­za, dal Vice­pre­si­den­te o da altro asso­cia­to indi­ca­to in sede di riu­nio­ne assem­blea­re.
  45. Le discus­sio­ni e le deli­be­ra­zio­ni dell’Assemblea sono rias­sun­te in un ver­ba­le, sot­to­scrit­to dal Pre­si­den­te e dal ver­ba­liz­zan­te a ciò appo­si­ta­men­te nomi­na­to. Il ver­ba­le è tra­scrit­to nel libro del­le adu­nan­ze e del­le deli­be­ra­zio­ni dell’Assemblea, con­ser­va­to nel­la sede dell’Associazione.

    Art.13 — Assem­blea ordi­na­ria: com­pe­ten­ze e quo­rum

  46. È com­pi­to dell’Assemblea ordi­na­ria:
    a) appro­va­re il bilan­cio di eser­ci­zio, pre­di­spo­sto dal Con­si­glio Diret­ti­vo; b) appro­va­re l’eventuale pro­gram­ma annua­le e plu­rien­na­le di atti­vi­tà, pre­di­spo­sto dal Con­si­glio Diret­ti­vo;
    c) appro­va­re l’eventuale bilan­cio socia­le, pre­di­spo­sto dal Con­si­glio Diret­ti­vo;
    d) deter­mi­na­re il nume­ro, eleg­ge­re e revo­ca­re i mem­bri del Con­si­glio Diret­ti­vo;
    e) eleg­ge­re e revo­ca­re i com­po­nen­ti dell’organo di con­trol­lo, obbli­ga­to­ria­men­te nomi­na­to al veri­fi­car­si del­le con­di­zio­ni di cui all’art.30 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re;
    f) eleg­ge­re e revo­ca­re l’organo di revi­sio­ne, obbli­ga­to­ria­men­te nomi­na­to al veri­fi­car­si del­le con­di­zio­ni di cui all’art.31 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re;
    g) deci­de­re sui ricor­si con­tro i prov­ve­di­men­ti di dinie­go di ade­sio­ne e di esclu­sio­ne dall’Associazione;
    h) appro­va­re l’eventuale rego­la­men­to attua­ti­vo del­lo Sta­tu­to e gli altri rego­la­men­ti pre­di­spo­sti dal Con­si­glio Diret­ti­vo per il fun­zio­na­men­to
    dell’Associazione;
    i) deli­be­ra­re sul­la respon­sa­bi­li­tà dei com­po­nen­ti degli orga­ni socia­li, ai sen­si dell’art.28 del Codi­ce del Ter­zo Set­to­re, e pro­muo­ve­re l’azione di respon­sa­bi­li­tà nei loro confronti;j) deli­be­ra­re su ogni altro argo­men­to posto all’ordine del gior­no o sot­to­po­sto al suo esa­me da par­te del Con­si­glio Diret­ti­vo o da altro orga­no socia­le.
  47. L’Assemblea ordi­na­ria in pri­ma con­vo­ca­zio­ne è vali­da­men­te costi­tui­ta con la pre­sen­za del­la metà più uno degli asso­cia­ti; in secon­da con­vo­ca­zio­ne è vali­da­men­te costi­tui­ta qual­sia­si sia il nume­ro degli asso­cia­ti pre­sen­ti.
  48. Le deli­be­ra­zio­ni dell’Assemblea ordi­na­ria sono pre­se a mag­gio­ran­za dei voti degli asso­cia­ti pre­sen­ti, sia in pri­ma che in secon­da con­vo­ca­zio­ne. Nel­le deli­be­ra­zio­ni di appro­va­zio­ne del bilan­cio e in quel­le che riguar­da­no la loro respon­sa­bi­li­tà, gli ammi­ni­stra­to­ri non han­no voto.

    Art.14 — Assem­blea straor­di­na­ria: com­pe­ten­ze e quo­rum

  49. È com­pi­to dell’Assemblea straor­di­na­ria:
    a) deli­be­ra­re sul­le pro­po­ste di modi­fi­ca del­lo Sta­tu­to;
    b) deli­be­ra­re in meri­to allo scio­gli­men­to, tra­sfor­ma­zio­ne, fusio­ne o scis­sio­ne dell’Associazione.
  50. Per le modi­fi­che sta­tu­ta­rie, per la tra­sfor­ma­zio­ne, fusio­ne o scis­sio­ne dell’Associazione, l’Assemblea straor­di­na­ria in pri­ma con­vo­ca­zio­ne è vali­da­men­te costi­tui­ta con la pre­sen­za di alme­no 3/4 (tre quar­ti) degli asso­cia­ti e deli­be­ra con il voto favo­re­vo­le del­la mag­gio­ran­za dei pre­sen­ti; in secon­da con­vo­ca­zio­ne è vali­da­men­te costi­tui­ta con la pre­sen­za di alme­no la metà più uno degli asso­cia­ti e deli­be­ra con il voto favo­re­vo­le del­la mag­gio­ran­za dei pre­sen­ti. 3. Per lo scio­gli­men­to dell’Associazione e la devo­lu­zio­ne del patri­mo­nio, l’Assemblea straor­di­na­ria deli­be­ra, sia in pri­ma che in secon­da con­vo­ca­zio­ne, con il voto favo­re­vo­le di alme­no 3/4 (tre quar­ti) degli asso­cia­ti.

    Art.15 — L’Assemblea degli asso­cia­ti: rego­le di voto

  51. Cia­scun asso­cia­to ha dirit­to ad un solo voto.
  52. L’esercizio del dirit­to di voto spet­ta agli asso­cia­ti che sono iscrit­ti da alme­no 3 (tre) mesi nel libro degli asso­cia­ti, sem­pre che essi sia­no in rego­la con il ver­sa­men­to del­la even­tua­le quo­ta asso­cia­ti­va annua­le. Gli asso­cia­ti che non sono iscrit­ti da alme­no 3 (tre) mesi nel libro degli asso­cia­ti pos­so­no par­te­ci­pa­re all’Assemblea sen­za dirit­to di voto né di elet­to­ra­to atti­vo e pas­si­vo, e non sono com­pu­ta­ti ai fini del rag­giun­gi­men­to dei quo­rum.
  53. Per le vota­zio­ni si pro­ce­de nor­mal­men­te con voto pale­se; si pro­ce­de a scru­ti­nio segre­to quan­do ne fac­cia richie­sta alme­no 1/10 (un deci­mo) dei pre­sen­ti. Per l’elezione del­le cari­che socia­li, e comun­que nei casi di vota­zio­ni riguar­dan­ti le per­so­ne, si pro­ce­de median­te il voto a scru­ti­nio segre­to.

    Art.16 — Il Con­si­glio Diret­ti­vo: com­po­si­zio­ne e dura­ta in cari­ca

  54. Il Con­si­glio Diret­ti­vo è l’organo ammi­ni­stra­ti­vo dell’Associazione, è elet­to dall’Assemblea tra gli asso­cia­ti in rego­la con il ver­sa­men­to del­la even­tua­le quo­ta asso­cia­ti­va, ed è com­po­sto da un nume­ro di mem­bri che può varia­re da 3 (tre) a 7 (set­te), secon­do quan­to sta­bi­li­to dall’Assemblea
    all’atto del­la nomi­na e dei suc­ces­si­vi rin­no­vi. I pri­mi mem­bri del Con­si­glio Diret­ti­vo sono nomi­na­ti nell’atto costi­tu­ti­vo.
  55. Non può esse­re elet­to Con­si­glie­re, e se nomi­na­to deca­de dal­la cari­ca, l’interdetto, l’inabilitato, il fal­li­to, o chi è sta­to con­dan­na­to ad una pena che impor­ta l’interdizione, anche tem­po­ra­nea, dai pub­bli­ci uffi­ci o l’incapacità ad eser­ci­ta­re uffi­ci diret­ti­vi.
  56. I Con­si­glie­ri dura­no in cari­ca 3 (tre) anni e sono rie­leg­gi­bi­li. Alme­no 30 (tren­ta) gior­ni pri­ma del­la sca­den­za del man­da­to, il Pre­si­den­te con­vo­ca l’Assemblea per l’elezione del nuo­vo Con­si­glio Diret­ti­vo.

    Art.17 — Il Con­si­glio Diret­ti­vo: rego­le di con­vo­ca­zio­ne, di fun­zio­na­men­to e di voto

  57. Il Con­si­glio Diret­ti­vo è con­vo­ca­to dal Pre­si­den­te ogni qual­vol­ta egli lo riten­ga oppor­tu­no o quan­do ne sia fat­ta richie­sta da alme­no 1/3 (un ter­zo) dei Con­si­glie­ri.
  58. La con­vo­ca­zio­ne è fat­ta median­te avvi­so scrit­to, il qua­le deve per­ve­ni­re ai Con­si­glie­ri alme­no 4 (quat­tro) gior­ni pri­ma del­la data del­la riu­nio­ne, e deve indi­ca­re il luo­go, la data, l’ora e gli argo­men­ti all’ordine del gior­no.
  59. In difet­to di con­vo­ca­zio­ne for­ma­le, o di man­ca­to rispet­to dei ter­mi­ni di pre­av­vi­so, saran­no ugual­men­te vali­de le adu­nan­ze cui par­te­ci­pa­no tut­ti i Con­si­glie­ri.
  60. Il Con­si­glio Diret­ti­vo può riu­nir­si anche median­te video­con­fe­ren­za, sem­pre che tut­ti i par­te­ci­pan­ti sia­no iden­ti­fi­ca­ti e sia loro con­sen­ti­to di segui­re la discus­sio­ne in modo simul­ta­neo, di inter­ve­ni­re in tem­po rea­le alla trat­ta­zio­ne degli argo­men­ti affron­ta­ti e di par­te­ci­pa­re alla vota­zio­ne. Il Con­si­glio Diret­ti­vo si con­si­de­ra tenu­to nel luo­go in cui si tro­va il Pre­si­den­te, e dove pure deve tro­var­si il segre­ta­rio del­la riu­nio­ne, onde con­sen­ti­re la ste­su­ra e la sot­to­scri­zio­ne del ver­ba­le sul rela­ti­vo libro. Se nel cor­so del­la riu­nio­ne venis­se sospe­so il col­le­ga­men­to, la stes­sa ver­rà dichia­ra­ta sospe­sa dal Pre­si­den­te o da colui che ne fa le veci, e le deci­sio­ni pre­se fino alla sospen­sio­ne saran­no vali­de.
  61. Il Con­si­glio Diret­ti­vo è pre­sie­du­to dal Pre­si­den­te o, in sua assen­za, dal Vice­pre­si­den­te; in assen­za di entram­bi, è pre­sie­du­to da altro Con­si­glie­re indi­vi­dua­to tra i pre­sen­ti.
  62. Le riu­nio­ni del Con­si­glio Diret­ti­vo sono legal­men­te costi­tui­te quan­do è pre­sen­te la mag­gio­ran­za dei suoi com­po­nen­ti, e le deli­be­ra­zio­ni ven­go­no pre­se a mag­gio­ran­za dei pre­sen­ti. Non sono ammes­se dele­ghe.
  63. Le vota­zio­ni si effet­tua­no con voto pale­se, tran­ne nei casi di vota­zio­ni riguar­dan­ti le per­so­ne, dove si pro­ce­de median­te il voto a scru­ti­nio segre­to.
  64. Di ogni riu­nio­ne con­si­lia­re vie­ne redat­to appo­si­to ver­ba­le, sot­to­scrit­to dal Pre­si­den­te e dal ver­ba­liz­zan­te a ciò appo­si­ta­men­te nomi­na­to. Il ver­ba­le è tra­scrit­to nel libro del­le adu­nan­ze e del­le deli­be­ra­zio­ni del Con­si­glio Diret­ti­vo, con­ser­va­to nel­la sede dell’Associazione.

    Art.18 — Com­pe­ten­ze del Con­si­glio Diret­ti­vo

  65. Il Con­si­glio Diret­ti­vo è inve­sti­to dei più ampi pote­ri per l’amministrazione ordi­na­ria e straor­di­na­ria dell’Associazione, ed in par­ti­co­la­re ha il com­pi­to di:
    a) redi­ge­re il bilan­cio di eser­ci­zio, da sot­to­por­re all’approvazione
    dell’Assemblea;
    b) redi­ge­re l’eventuale pro­gram­ma annua­le e plu­rien­na­le di atti­vi­tà, da sot­to­por­re all’approvazione dell’Assemblea;
    c) redi­ge­re l’eventuale bilan­cio socia­le e appro­va­re la Rela­zio­ne Mora­le del Pre­si­den­te, da sot­to­por­re all’approvazione dell’Assemblea;
    d) nomi­na­re il Pre­si­den­te, il Vice­pre­si­den­te e il Segre­ta­rio dell’Associazione;
    e) deci­de­re sul­le doman­de di ade­sio­ne all’Associazione e sull’esclusione degli asso­cia­ti;
    f) redi­ge­re gli even­tua­li rego­la­men­ti inter­ni per il fun­zio­na­men­to dell’Associazione, da sot­to­por­re all’approvazione dell’Assemblea;
    g) deci­de­re l’eventuale quo­ta asso­cia­ti­va annua­le, deter­mi­nan­do­ne l’ammontare;
    h) deli­be­ra­re la con­vo­ca­zio­ne dell’Assemblea;
    i) deci­de­re in meri­to agli even­tua­li rap­por­ti di lavo­ro con i dipen­den­ti, oltre che con col­la­bo­ra­to­ri e con­su­len­ti ester­ni;
    j) rati­fi­ca­re o respin­ge­re i prov­ve­di­men­ti adot­ta­ti d’urgenza dal Pre­si­den­te;
    k) cura­re la tenu­ta dei libri socia­li dell’Associazione;
    l) deli­be­ra­re l’eventuale svol­gi­men­to di atti­vi­tà diver­se, e docu­men­tar­ne il carat­te­re secon­da­rio e stru­men­ta­le rispet­to alle atti­vi­tà di inte­res­se gene­ra­le;
    m) adot­ta­re ogni altro prov­ve­di­men­to che sia ad esso attri­bui­to dal pre­sen­te Sta­tu­to o dai rego­la­men­ti inter­ni;
    n) adot­ta­re in gene­ra­le tut­ti i prov­ve­di­men­ti e le misu­re neces­sa­rie
    all’attuazione del­le fina­li­tà isti­tu­zio­na­li, oltre che alla gestio­ne e al cor­ret­to fun­zio­na­men­to dell’Associazione.
  66. Il Con­si­glio Diret­ti­vo può attri­bui­re ad uno o più dei suoi mem­bri il pote­re di com­pie­re deter­mi­na­ti atti o cate­go­rie di atti in nome e per con­to
    dell’Associazione.
  67. Il Con­si­glio Diret­ti­vo nomi­na al suo inter­no il Vice Pre­si­den­te, con il com­pi­to di sosti­tui­re il Pre­si­den­te ogni­qual­vol­ta que­sti sia impos­si­bi­li­ta­to
    nel­l’e­ser­ci­zio del­le sue fun­zio­ni.
  68. Il Con­si­glio Diret­ti­vo nomi­na al suo inter­no il Segre­ta­rio, che gesti­sce i libri socia­li e svol­ge le man­sio­ni a que­sto dele­ga­te dal Con­si­glio Diret­ti­vo o dal Pre­si­den­te.

    Art.19 — Il Pre­si­den­te: pote­ri e dura­ta in cari­ca

  69. Il Pre­si­den­te è il lega­le rap­pre­sen­tan­te dell’Associazione e la rap­pre­sen­ta di fron­te a ter­zi e in giu­di­zio.
  70. Il Pre­si­den­te dell’Associazione è nomi­na­to all’interno del Con­si­glio Diret­ti­vo.
  71. La cari­ca di Pre­si­den­te può esse­re revo­ca­ta dal Con­si­glio Diret­ti­vo con le stes­se moda­li­tà pre­vi­ste per l’elezione.
  72. La cari­ca di Pre­si­den­te si per­de inol­tre per dimis­sio­ni, ras­se­gna­te median­te comu­ni­ca­zio­ne scrit­ta al Con­si­glio Diret­ti­vo.
  73. Il Pre­si­den­te ha la respon­sa­bi­li­tà gene­ra­le del­la con­du­zio­ne e del buon anda­men­to dell’Associazione, ed in par­ti­co­la­re ha il com­pi­to di:
    a) fir­ma­re gli atti e i docu­men­ti che impe­gna­no l’Associazione sia nei riguar­di degli asso­cia­ti che dei ter­zi;
    b) cura­re l’attuazione del­le deli­be­ra­zio­ni dell’Assemblea e del Con­si­glio Diret­ti­vo;
    c) adot­ta­re, in caso di neces­si­tà, prov­ve­di­men­ti d’urgenza, sot­to­po­nen­do­li entro 15 (quin­di­ci) gior­ni alla rati­fi­ca da par­te del Con­si­glio Diret­ti­vo;
    d) con­vo­ca­re e pre­sie­de­re l’Assemblea degli asso­cia­ti e il Con­si­glio Diret­ti­vo,
    e) redi­ge la Rela­zio­ne Mora­le sul­le atti­vi­tà socia­li e di volon­ta­ria­to dell’ente;
  74. In caso di assen­za o impe­di­men­to, il Pre­si­den­te vie­ne sosti­tui­to dal Vice­pre­si­den­te. In caso di assen­za o impe­di­men­to di quest’ultimo, spet­ta al Con­si­glio Diret­ti­vo con­fe­ri­re espres­sa dele­ga ad altro Con­si­glie­re.

    Art.20 — Cau­se di deca­den­za e sosti­tu­zio­ne dei mem­bri del Con­si­glio Diret­ti­vo

    1. La cari­ca di Con­si­glie­re si per­de per:
    a) dimis­sio­ni, ras­se­gna­te median­te comu­ni­ca­zio­ne scrit­ta al Con­si­glio Diret­ti­vo;
    b) revo­ca da par­te dell’Assemblea ordi­na­ria, a segui­to di com­por­ta­men­to con­tra­stan­te con gli sco­pi dell’Associazione, per­si­sten­ti vio­la­zio­ni degli obbli­ghi sta­tu­ta­ri oppu­re per ogni altro com­por­ta­men­to lesi­vo degli inte­res­si dell’Associazione;
    c) soprag­giun­te cau­se di incom­pa­ti­bi­li­tà, di cui all’art.17, c.2, del pre­sen­te Statuto;d) per­di­ta del­la qua­li­tà di asso­cia­to a segui­to del veri­fi­car­si di una o più del­le cau­se pre­vi­ste dall’art.9 del pre­sen­te Sta­tu­to.
  75. Nel caso in cui uno o più Con­si­glie­ri ces­si­no dall’incarico per uno o più dei moti­vi indi­ca­ti nel pre­ce­den­te com­ma, il Con­si­glio Diret­ti­vo prov­ve­de alla sosti­tu­zio­ne attin­gen­do alla lista dei non elet­ti nell’ultima ele­zio­ne del Con­si­glio Diret­ti­vo svol­ta­si. I Con­si­glie­ri così suben­tra­ti riman­go­no in cari­ca fino alla pri­ma Assem­blea ordi­na­ria uti­le, la qua­le dovrà deci­de­re sul­la loro con­fer­ma. Se con­fer­ma­ti, essi riman­go­no in cari­ca fino alla sca­den­za del man­da­to del Con­si­glio Diret­ti­vo vigen­te. In caso di man­ca­ta con­fer­ma, oppu­re di esau­ri­men­to o di assen­za del nume­ro dei non elet­ti, il Con­si­glio Diret­ti­vo prov­ve­de alla sosti­tu­zio­ne tra­mi­te coop­ta­zio­ne, sal­vo rati­fi­ca da par­te del­la pri­ma Assem­blea ordi­na­ria uti­le; in caso di man­ca­ta rati­fi­ca si pro­ce­de­rà ad una nuo­va ele­zio­ne. I Con­si­glie­ri così suben­tra­ti riman­go­no in cari­ca fino alla sca­den­za del man­da­to del Con­si­glio Diret­ti­vo vigen­te.
  76. Nel caso in cui ces­si dall’incarico la mag­gio­ran­za dei Con­si­glie­ri, l’intero Con­si­glio Diret­ti­vo si inten­de­rà deca­du­to e il Pre­si­den­te o, in subor­di­ne, il Con­si­glie­re più anzia­no di età, dovrà con­vo­ca­re l’Assemblea ordi­na­ria entro 30 (tren­ta) gior­ni dal­la ces­sa­zio­ne, al fine di pro­ce­de­re ad una
    nuo­va ele­zio­ne del Con­si­glio Diret­ti­vo. Fino all’elezione dei nuo­vi Con­si­glie­ri, i Con­si­glie­ri ces­sa­ti riman­go­no in cari­ca per l’attività di ordi­na­ria ammi­ni­stra­zio­ne.

    Art.21 — L’organo di con­trol­lo: com­po­si­zio­ne, dura­ta in cari­ca e fun­zio­na­men­to

    1. L’organo di con­trol­lo, qua­lo­ra nomi­na­to, è for­ma­to da un uni­co com­po­nen­te, elet­to dall’Assemblea, non neces­sa­ria­men­te fra gli asso­cia­ti. Il com­po­nen­te dell’organo di con­trol­lo deve esse­re scel­to tra i revi­so­ri lega­li iscrit­ti nel­l’ap­po­si­to regi­stro.
  77. L’organo di con­trol­lo rima­ne in cari­ca 4 (quat­tro) anni e i suoi com­po­nen­ti sono rie­leg­gi­bi­li.
  78. Del­le pro­prie riu­nio­ni l’organo di con­trol­lo redi­ge ver­ba­le, il qua­le va poi tra­scrit­to nell’apposito libro del­le adu­nan­ze e del­le deli­be­ra­zio­ni di tale orga­no, con­ser­va­to nel­la sede dell’Associazione.
  79. Nel caso in cui, per dimis­sio­ni o altre cau­se, il com­po­nen­te dell’organo di con­trol­lo deca­da dall’incarico pri­ma del­la sca­den­za del man­da­to, si prov­ve­de alla sosti­tu­zio­ne del­lo stes­so tra­mi­te una nuo­va ele­zio­ne da par­te
    dell’Assemblea.
  80. Il com­po­nen­te dell’organo di con­trol­lo, a cui si appli­ca l’art.2399 del Codi­ce civi­le, deve esse­re indi­pen­den­te ed eser­ci­ta­re le sue fun­zio­ni in modo obiet­ti­vo ed impar­zia­le, oltre a non poter rico­pri­re altre cari­che all’in­ter­no
    del­l’As­so­cia­zio­ne.

    Art.22 — Com­pe­ten­ze dell’organo di con­trol­lo

  81. È com­pi­to dell’organo di con­trol­lo:
    a) vigi­la­re sull’osservanza del­la leg­ge e del­lo Sta­tu­to, e sul rispet­to dei prin­ci­pi di cor­ret­ta ammi­ni­stra­zio­ne;
    b) vigi­la­re sull’adeguatezza dell’assetto orga­niz­za­ti­vo, ammi­ni­stra­ti­vo e con­ta­bi­le dell’Associazione, e sul suo con­cre­to fun­zio­na­men­to;
    c) eser­ci­ta­re il con­trol­lo con­ta­bi­le;
    d) eser­ci­ta­re com­pi­ti di moni­to­rag­gio dell’osservanza del­le fina­li­tà civi­che, soli­da­ri­sti­che e di uti­li­tà socia­le, avu­to par­ti­co­la­re riguar­do alle dispo­si­zio­ni di cui agli arti­co­li 5, 6, 7 e 8 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re; e) atte­sta­re che l’eventuale bilan­cio socia­le sia sta­to redat­to in con­for­mi­tà alle linee gui­da mini­ste­ria­li di cui all’art.14 del­lo stes­so Codi­ce. L’eventuale bilan­cio socia­le dà atto degli esi­ti di tale moni­to­rag­gio;
    f) par­te­ci­pa­re, sen­za dirit­to di voto, alle riu­nio­ni del Con­si­glio Diret­ti­vo e dell’Assemblea, alle qua­li pre­sen­ta la rela­zio­ne annua­le sul bilan­cio di eser­ci­zio.
  82. Nei casi pre­vi­sti dall’art.31, c.1, del Codi­ce del Ter­zo set­to­re, l’organo di con­trol­lo può eser­ci­ta­re anche la revi­sio­ne lega­le dei con­ti.
  83. L’organo di con­trol­lo ha dirit­to di acces­so alla docu­men­ta­zio­ne
    dell’Associazione rile­van­te ai fini dell’espletamento del pro­prio man­da­to. Può in qual­sia­si momen­to pro­ce­de­re ad atti di ispe­zio­ne e con­trol­lo e, a tal fine, può chie­de­re ai Con­si­glie­ri noti­zie sull’andamento del­le ope­ra­zio­ni socia­li o su deter­mi­na­ti affa­ri.

    Art.23 — L’organo di revi­sio­ne

  84. L’organo di revi­sio­ne, qua­lo­ra nomi­na­to, è for­ma­to da un uni­co com­po­nen­te elet­to dall’Assemblea, non neces­sa­ria­men­te fra gli asso­cia­ti. Il com­po­nen­te dell’organo di revi­sio­ne deve esse­re iscrit­to al regi­stro dei revi­so­ri lega­li dei con­ti.
  85. L’organo di revi­sio­ne rima­ne in cari­ca 3 (tre) anni e il suo com­po­nen­te è rie­leg­gi­bi­le.
  86. L’organo di revi­sio­ne ha il com­pi­to di eser­ci­ta­re la revi­sio­ne lega­le dei con­ti.
  87. Del­le pro­prie riu­nio­ni l’organo di revi­sio­ne redi­ge ver­ba­le, il qua­le va poi tra­scrit­to nell’apposito libro del­le adu­nan­ze e del­le deli­be­ra­zio­ni di tale orga­no, con­ser­va­to nel­la sede dell’Associazione.
  88. Nel caso in cui, per dimis­sio­ni o altre cau­se, il com­po­nen­te dell’organo di revi­sio­ne deca­da dall’incarico pri­ma del­la sca­den­za del man­da­to, si prov­ve­de alla sua sosti­tu­zio­ne tra­mi­te una nuo­va ele­zio­ne da par­te dell’Assemblea.
  89. Il com­po­nen­te dell’organo di revi­sio­ne deve esse­re indi­pen­den­te ed eser­ci­ta­re le sue fun­zio­ni in modo obiet­ti­vo ed impar­zia­le, oltre a non poter rico­pri­re altre cari­che all’interno dell’Associazione.

    Art.24 — Respon­sa­bi­li­tà degli orga­ni socia­li

  90. Del­le obbli­ga­zio­ni con­trat­te dall’Associazione rispon­do­no, oltre
    all’Associazione stes­sa, anche per­so­nal­men­te e soli­dal­men­te le per­so­ne che han­no agi­to in nome e per con­to dell’Associazione.
  91. I Con­si­glie­ri, i diret­to­ri gene­ra­li, i com­po­nen­ti dell’organo di con­trol­lo e di revi­sio­ne (qua­lo­ra nomi­na­ti), rispon­do­no nei con­fron­ti dell’ente, dei cre­di­to­ri socia­li, dei fon­da­to­ri, degli asso­cia­ti e dei ter­zi, ai sen­si del­le dispo­si­zio­ni in tema di respon­sa­bi­li­tà nel­le socie­tà per azio­ni, in quan­to com­pa­ti­bi­li.

    Tito­lo V — I libri socia­li

    Art.25 — Libri socia­li e regi­stri

  92. L’Associazione deve tene­re le seguen­ti scrit­tu­re:
    a) il libro degli asso­cia­ti;
    b) il libro del­le adu­nan­ze e del­le deli­be­ra­zio­ni dell’Assemblea;
    c) il libro del­le adu­nan­ze e del­le deli­be­ra­zio­ni del Con­si­glio Diret­ti­vo. 2. L’Associazione deve tene­re il libro del­le adu­nan­ze e del­le deli­be­ra­zio­ni dell’organo di con­trol­lo, qua­lo­ra que­sto sia sta­to nomi­na­to.
  93. L’Associazione ha inol­tre l’obbligo di tene­re il libro del­le adu­nan­ze e del­le deli­be­ra­zio­ni dell’organo di revi­sio­ne, qua­lo­ra que­sto sia sta­to nomi­na­to.
  94. L’Associazione deve infi­ne tene­re il regi­stro dei volon­ta­ri che svol­go­no la loro atti­vi­tà in modo non occa­sio­na­le.

    Tito­lo VI — Nor­me sul patri­mo­nio dell’Associazione e sul bilan­cio di eser­ci­zio

    Art.26 — Desti­na­zio­ne del patri­mo­nio ed assen­za di sco­po di lucro

  95. Il patri­mo­nio dell’Associazione è uti­liz­za­to per lo svol­gi­men­to dell’attività sta­tu­ta­ria ai fini dell’esclusivo per­se­gui­men­to di fina­li­tà civi­che, soli­da­ri­sti­che e di uti­li­tà socia­le.
  96. È vie­ta­ta la distri­bu­zio­ne, anche indi­ret­ta, di uti­li ed avan­zi di gestio­ne, fon­di e riser­ve comun­que deno­mi­na­te a fon­da­to­ri, asso­cia­ti, lavo­ra­to­ri e col­la­bo­ra­to­ri, Con­si­glie­ri ed altri com­po­nen­ti degli orga­ni socia­li, anche nel caso di reces­so o di ogni altra ipo­te­si di scio­gli­men­to indi­vi­dua­le del rap­por­to asso­cia­ti­vo.

    Art.27 — Risor­se eco­no­mi­che

  97. L’Associazione trae le risor­se eco­no­mi­che per il fun­zio­na­men­to e per lo svol­gi­men­to del­le pro­prie atti­vi­tà da:
    a) quo­te asso­cia­ti­ve;
    b) con­tri­bu­ti pub­bli­ci e pri­va­ti;
    c) dona­zio­ni e lasci­ti testa­men­ta­ri;
    d) ren­di­te patri­mo­nia­li;
    e) atti­vi­tà di rac­col­ta fon­di;
    f) rim­bor­si deri­van­ti da con­ven­zio­ni con le pub­bli­che ammi­ni­stra­zio­ni;
    g) pro­ven­ti da atti­vi­tà di inte­res­se gene­ra­le e da atti­vi­tà diver­se ex art.6 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re;
    h) ogni altra entra­ta ammes­sa ai sen­si del Codi­ce del Ter­zo set­to­re e di altre nor­me com­pe­ten­ti in mate­ria.
  98. Per l’attività di inte­res­se gene­ra­le pre­sta­ta l’Associazione può rice­ve­re sol­tan­to il rim­bor­so del­le spe­se effet­ti­va­men­te soste­nu­te e docu­men­ta­te, sal­vo che tale atti­vi­tà sia svol­ta qua­le atti­vi­tà secon­da­ria e stru­men­ta­le nei limi­ti di cui all’art.6 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re.

    Tito­lo VII — Scio­gli­men­to dell’Associazione e devo­lu­zio­ne del patri­mo­nio

    Art.28 — Scio­gli­men­to e devo­lu­zio­ne del patri­mo­nio

  99. Lo scio­gli­men­to dell’Associazione è deci­so dall’Assemblea straor­di­na­ria con il voto favo­re­vo­le di alme­no 3/4 (tre quar­ti) degli asso­cia­ti, sia in pri­ma che in secon­da con­vo­ca­zio­ne.
  100. L’Assemblea che deli­be­ra lo scio­gli­men­to nomi­na anche uno o più liqui­da­to­ri e deli­be­ra sul­la desti­na­zio­ne del patri­mo­nio resi­duo, il qua­le dovrà esse­re devo­lu­to, pre­vio pare­re posi­ti­vo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codi­ce del Ter­zo set­to­re e sal­vo diver­sa desti­na­zio­ne impo­sta dal­la leg­ge, ad altri enti del Ter­zo set­to­re o, in man­can­za, alla Fon­da­zio­ne Ita­lia Socia­le, secon­do quan­to pre­vi­sto dall’art.9 del
    Codi­ce del Ter­zo set­to­re.

    Tito­lo VIII — Dispo­si­zio­ni fina­li

    Art.29 — Nor­me di rin­vio

  101. Per quan­to non espres­sa­men­te pre­vi­sto nel pre­sen­te Sta­tu­to, si appli­ca­no il Codi­ce del Ter­zo set­to­re e le dispo­si­zio­ni attua­ti­ve del­lo stes­so, oltre che il Codi­ce civi­le e le rela­ti­ve dispo­si­zio­ni di attua­zio­ne, in quan­to com­pa­ti­bi­li.