ORGANI

ORGANI

Sono orga­ni dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di ammi­ni­stra­zio­ne (o Con­si­glio Diret­ti­vo);
c) il Pre­si­den­te;
d) l’organo di con­trol­lo, obbli­ga­to­ria­men­te nomi­na­to al veri­fi­car­si del­le con­di­zio­ni di cui all’art.30 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re;
e) l’organo di revi­sio­ne, obbli­ga­to­ria­men­te nomi­na­to al veri­fi­car­si del­le con­di­zio­ni di cui all’art.31 del Codi­ce del Ter­zo set­to­re.

L’organo di con­trol­lo e di revi­sio­ne non sono costi­tui­ti non ricor­ren­do le con­di­zio­ni di leg­ge che ne richie­do­no l’obbligatorietà.
Ai com­po­nen­ti degli orga­ni socia­li, ad ecce­zio­ne dei mem­bri dell’organo di con­trol­lo che sia­no in pos­ses­so dei requi­si­ti di cui all’art.2397, c.2, del Codi­ce civi­le, non può esse­re attri­bui­to alcun com­pen­so, sal­vo il rim­bor­so del­le spe­se effet­ti­va­men­te soste­nu­te e docu­men­ta­te per l’attività pre­sta­ta ai fini del­lo svol­gi­men­to del­la fun­zio­ne.

L’elezione degli orga­ni dell’Associazione non può in alcun modo esse­re vin­co­la­ta o limi­ta­ta, ed è infor­ma­ta a cri­te­ri di mas­si­ma liber­tà di par­te­ci­pa­zio­ne all’elettorato atti­vo e pas­si­vo.

Il Pre­si­den­te e i Con­si­glie­ri dura­no in cari­ca tre anni e sono rie­leg­gi­bi­li. Alme­no tren­ta gior­ni pri­ma del­la sca­den­za del man­da­to, il Pre­si­den­te con­vo­ca l’Assemblea per l’elezione del nuo­vo Con­si­glio diret­ti­vo.

Per mag­gio­ri det­ta­gli si rin­via allo Sta­tu­to.